RSPP esterno

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel Triveneto

Nel caso in cui non sia possibile per il datore di lavoro l’assunzione dell’incarico di RSPP o non lo voglia assumere direttamente, egli dovrà provvedere ad incaricare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ESTERNO. Questa figura lo aiuterà ad adempiere agli obblighi normativi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Inoltre, attraverso sopralluoghi periodici lo consiglierà al meglio e verificherà la presenza dei requisiti minimi di sicurezza richiesti dal D.Lgs.81/08.

RSPP Esterno: perché scegliere noi
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura prevista dal TU per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e deve essere obbligatoriamente designato dal datore di lavoro. Tale ruolo, in alcuni casi, può essere assunto direttamente dal Datore di lavoro o, in alternativa, può essere affidato su diretta nomina dello stesso a dei professionisti esterni all’azienda che abbiano le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti. Progest group offre, con la collaborazione di tecnici dalla comprovata esperienza professionale nei rispettivi settori, il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per tutti i macrosettori ATECO di attività. In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), che hanno il compito di aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
RSPP e ASPP saranno di ausilio al datore di lavoro nell’adempiere alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno provvede:

  • All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure
  • Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  • A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
  • Alla costante assistenza al Datore di Lavoro nell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, sia a seguito di modifiche o evoluzioni del processo produttivo, sia a seguito di eventuali infortuni
  • A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35
  • A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36
  • Ad assistere il datore di lavoro in caso di ispezioni o controlli da parte degli Enti preposti anche nella produzione della documentazione necessaria
  • A proporre DPI adeguati in base alla natura dei rischi.

* La cadenza dei sopralluoghi periodici del tecnico RSPP, i tempi di assistenza e le modalità, sono stabilite e aggiornate di comune accordo in base alle effettive necessità aziendali.